NORME E LEGGI Aria compressa e compressa
Gli attuali obblighi di legge per la messa in servizio e utilizzazione delle attrezzature a pressione a carico dell’Utilizzatore ed in particolare del datore di lavoro sono:
MANUTENZIONE E SICUREZZA
Dlgs 81/08 e successive modifiche Dlgs 106/09 – Obbligo di manutenzione e controlli
RECIPIENTI A PRESSIONE
DM 329/04 attuativo del Dlg 93/2000 che recepisce la 97/23/CE PED – Messa in servizio e successive verifiche
ESSICCATORI e CHILLER
- DM 147/2006 – Obbligo libretto impianto essiccatori frigoriferi – inquinamento da gas freon
- DPR 43/2012 – Obbligo di registrazione apparecchiature contenti freon
SCARICO DELLE CONDENSE DEI COMPRESSORI
Divieto di scarico diretto in fogna DL 3 Aprile 2006 N.152
- articolo 15 punto z . regolare manutenzione ambiente ed attrezzature
- articolo 71 punto 4.2 . idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisisti di sicurezza
- articolo 71 punto 8b . interventi e controlli periodici
- articolo 71 punto 8c . soggetti preposti al controllo
- articolo 71 punto 9 . i risultati dei controlli devono essere documentate
- articolo 71 punto 11 . verifiche periodiche
I recipienti a pressione serbatoi e recipienti semplici, sono soggetti al decreto DM 329/2004, attuativo del DL 93 del 25.02.2000 che recepisce la CE 97/23 PED.
La direttiva tratta le attrezzature a pressione con pressione PS, press massima ammissibile superiore a 0,5 bar, quindi salvo rare eccezioni tutti i compressori ed i serbatoi
Il decreto prevede una denuncia di messa in servizio recipiente in pressione, ogni qualvolta ci troviamo in presenza di:
- impianto nuovo
- impianto modificato (inseriti nuovi componenti)
- impianto traslocato
I moduli per eseguire la denuncia sono scaricabili dal sito INAIL, sono da presentare in originale e completi di marca da bollo da 16 euro.
Chi è tenuto a fare la DENUNCIA di MESSA IN SERVIZIO?
La dichiarazione di messa in servizio è a carico dell’utilizzatore dell’impianto, ed è da presentare all’ente competente (INAIL)
Elenco documenti:
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (una dichiarazione in cui ci si assume la responsabilità di aver verificato che i lavori siano stati eseguiti in conformità alle specifiche dei costruttori)
- relazione tecnica con schema impianto
- SOLO SE NECESSARIA: richiesta di verifica messa in servizio (in cui si chiede ad INAIL di fare una ispezione sull’impianto)
I moduli aggiornati per la dichiarazione di messa in servizio (ed eventuale successiva richiesta di verifica) sono scaricabili dal sito dell’INAIL.
Non esiste un formato standard per la RELAZIONE TECNICA, la legge dice semplicemente che deve essere eseguita da una persona competente in materia. Questi può essere uno studio tecnico esterno o il responsabile della sicurezza dell’azienda. Il fornitore dell’impianto è tenuto a fornire la certificazione CE, i libretti per quanto riguarda i serbatoi, i certificati di collaudo valvole, i disegni, il manuale uso e manutenzione con istruzioni per il montaggio dell’impianto, ma NON è di sua competenza la denuncia di messa in servizio e neppure la relazione tecnica .
E’ bene precisare che, a prescindere da chi svolge le pratiche PED, questa va sempre firmata dall’utilizzatore dell’impianto; la responsabilità civile e penale di un impianto rimane dell’utente.
Servizio di consulenza per la MESSA IN SERVIZIO
AIRPLUS offre un servizio di consulenza per le pratiche e si propone inoltre di svolgere la relazione tecnica per conto vostro, per il vostro preventivo personalizzato scrivere a info@airpluscompressori.com
Tabelle riassuntive (aggiornate secondo disposizioni del 03/06/2015*)
VALVOLE DI SICUREZZA
Le verifiche relative agli accessori di sicurezza e di quelli a pressione seguono le stesse periodicità dell’attrezzatura a pressione cui sono destinati o con cui sono collegati.
Le verifiche periodiche sono obbligatorie per gli utilizzatori (art.8, comma 1), la mancata esecuzione delle verifiche alle scadenze previste, indipendenti dalle cause che l’hanno prodotta, comporta la messa fuori esercizio delle attrezzature a pressione coinvolte
Airplus consiglia la sostituzione delle valvole di sicurezza ogni tre anni, in modo tale da tutelarsi a fronte di un eventuale verifica da parte di ATS/AUSL.
I nostri tecnici, correttamente informati e preparati Vi informeranno di eventuali anomalie della Vs. sala compressori e sarà cura di Airplus proporVi le soluzioni necessarie a correggerle.
Ultimo aggiornamento :1 gennaio 2015
La nuova Regolamentazione 517/2014 del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra, abroga (annulla) il Regolamento (CE) n. 842/2006. Il Regolamento entra in vigore il 9 giugno 2014 e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015. Il Regolamento 842/2006 a decorrere dal 1° gennaio 2015 è abrogato.
Principali novità e modifiche rispetto al regolamento che era in vigore precedentemente:
Non sarà più la quantità di f-gas contenuta ad essere considerata, ma l’impatto ambientale misurato come tonnellate di CO2 equivalente GWP (global warming potential) del f-gas considerato per il quantitativo in tonnellate contenute nel circuito
Quindi se prima gli impianti con più di 3 kg di gas freon erano soggetti al libretto e controllo obbligatorio annuale , ora si parla di un quantitativo tale da produrre un EQUIVALENTE DI 5 TONNELLATE CO2 , a seguire la tabella di conversione gas per gas.
OBBLIGO DEL REGISTRO DI IMPIANTO E APPARECCHIATURA
QUALI CONTROLLI PRESCRIVE?
- La apparecchiature fisse e mobile di refrigerazione devono essere controllate da personale specializzato (imprese o privati iscritti al “Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate” visualizzabile su: fgas.it), come previsto dall’ art. 13 del DPR 43/2012, con la frequenza nella tabella sopra citata.
QUALI SONO GLI IMPIANTI INTERESSATI ALLA MANUTENZIONE PERIODICA?
- tutti gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, apparecchiature fisse e mobile di refrigerazione,
- pompe di calore fisse,
- apparecchiature fisse di protezione antincendio,
- celle frigorifere e autocarri-rimorchi refrigerati,
- chiller (refrigeratore acqua)
- devono essere muniti di un “libretto di impianto”se la quantità del refrigerante è superiore o uguale al valore minimo segnato sulla tabella precedente
- devono essere registrati sul sito dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale: ispra.it
DOVE TROVO I DATI SUL MIO IMPIANTO SENZA LIBRETTO?
- Dalla targhetta posizionata lateralmente osservo : gas Rxxx peso x.xxkg
- Verifico sulla tabella superiore la periodicità della manutenzione.
DEVO CAMBIARE IL MIO IMPIANTO?
- No, devo solo adeguarmi e fare eseguire le verifiche periodiche da azienda certificata a norma CE 303/2008.
DEVO CAMBIARE IL GAS REFRIGERANTE?
- No, il cambio viene fatto solo in caso di impianto vuoto o grosso guasto in ogni caso viene preventivamente concordato con l’installatore di fiducia, certificato secondo CE 303/2008.
POSSO DA SOLO VERIFICARE L’IMPIANTO?
- No, solo personale con regolare patentino (PIF o PEF) impiegato in aziende registrate e certificate F-GAS.
CON QUALE CADENZA DEVO VERIFICARE L’IMPIANTO?
- In funzione dal peso e dal tipo di gas che leggo sull’etichetta (vedi tabella sopra)
REGISTRAZIONE
Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti equivalente di 5 tonnellate di Co2 di gas fluorurati ad effetto serra , devono presentare al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all’anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto.”
La dichiarazione dovrà essere trasmessa ad ISPRA entro il 31 maggio di ogni anno , tramite il formato elettronico.
E’ proibito scaricare le condense oleose derivanti dalla compressione dell’aria con compressori lubrificati, in fogna .
Si segnala che nella gazzetta ufficiale n°59 del 12.03.2010 è stata pubblicata la legge del 25 Feb. 2010 n°36 che apporta significative modifiche alla disciplina sanzionatoria degli scarichi delle acque reflue: viene chiarito definitivamente la sanzione penale prevista per il superamento dei limiti delle sostanze pericolose, tra le quali appunto l’olio dei compressori.
I limiti sono indicati all’allegato 5 parte terza del DL 152 /2006.
Airplus offre soluzioni che permettono di filtrare queste condense per poi essere smaltite in fogna senza il rischio di prendersi denuncie e sanzioni.